Come avevamo già specificato nel precedente comunicato del 4 giugno, dal 2019 l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia salirà da 66 anni e 7 mesi ad anni 67 , con uno scatto di 5 mesi, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.
Con lo scatto dell’età pensionabile viene adeguato, anche, il coefficiente di trasformazione sulla parte contributiva della pensione.
I nuovi moltiplicatori saranno applicati ai trattamenti previdenziali, sempre con decorrenza dal primo gennaio 2019 , che in pratica stabiliscono pensioni più basse a parità di età e contributi versati.
I nuovi coefficienti di trasformazione per il triennio 2019-2021 riguarderanno coloro che matureranno i requisiti per la pensione nei tre anni prima indicati e non avranno, ovviamente, effetto su chi è già in pensione.
Il coefficiente di trasformazione del montante contributivo della pensione scenderà , quindi, di una percentuale fra l’1 e il 2,5% e il calcolo riguarderà solo la parte contributiva della pensione, penalizzando maggiormente coloro che hanno l’assegno completamente calcolato con il metodo contributivo.
I lavoratori che avevano già 18 anni di contributi alla fine del 1995 hanno la pensione calcolata con il retributivo fino alla fine del 2011, e il calcolo contributivo solo per la parte maturata successivamente al primo gennaio 2012 .
Pertanto, si prenda atto che salvo ulteriori modifiche da parte del Governo dentro la Finanziaria 2019 il quadro, prima descritto, impoverirà l’assegno pensionistico.
Il sindacato dei pensionati della CGIL ha chiesto al Governo l’apertura di una specifica contrattazione per riprendere i temi della questione previdenziale sintetizzati nella piattaforma unitaria CGIL – CISL e UIL.
Agrigento, 20 giugno 2018 Pio Capodieci Enzo Baldanza